Ristrutturazione DebitiIn cosa consiste la ristrutturazione dei debiti
La relazione altro non è che un piano d'attuazione e di fattibilità, che garantisca i creditori sulla restituzione dei debiti, secondo una modalità di mediazione con l'imprenditore insolvente. Creditori estraneiI creditori estranei sono coloro che non aderiscono ad un determinato accordo di ristrutturazione dei debiti, ma che devono comunque essere pagati con regolarità dall'imprenditore che sceglie la via della mediazione. I creditori estranei potranno aderire all'accordo di ristrutturazione dei debiti anche successivamente all'avvio dell'accordo. Casi in cui l'accordo non è validoNel caso in cui l'accordo, nel momento in cui viene depositato presso il registro delle imprese, non includa il sessanta per cento dei crediti dovuti, così come richiede la legge fallimentare art. 182 bis, lo stesso non può essere ritenuto valido, neppure con la successiva adesione di un numero di creditori tale da arrivare al 60%. Per procedere è necessario redarre nuovamente la relazione e riavviare un nuovo accordo di ristrutturazione del debito. Status giuridico dell'accordo di ristrutturazione del debitoL'accordo di ristrutturazione del debito è da considerarsi un contratto plurilaterale, fra soggetti fisici o giuridici, di natura privatistica. Risorse utiliart. 182-bis: accordi di ristrutturazione debitiL’articolo 182-bis regola gli accordi sulla ristrutturazione dei debiti, da stipulare con i suoi creditori, per almeno il 60% dei debiti dovuti. L’accordo in questione è poi pubblicato nel Registro dei debiti, e alla registrazione i creditori possono opporsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. L’accordo ha immediata validità alla data di pubblicazione, ma può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello. art 182-ter: transizioni fiscaliL’imprenditore insolvente può decidere di dilazionare i tributi amministrativi, è necessario presentare la domanda in triplice copia: presso il tribunale, il concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente per il domicilio fiscale del debitore. Una volta chiusa la procedura del concordato cessa la materia del contendere relativa ai debiti per i quali si propone la transazione fiscale descritta, che si applica relativamente alla ristrutturazione del debito qualora se ne faccia richiesta. |
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