Pubblica Amministrazione: Nullità dell'appalto anche dopo aggiudicazione.

3 Ott 2011

Se prima il contratto d'appalto a una ditta appaltatrice dall'ente che indice la gara (stazione appaltante) non poteva essere annullato dopo la pubblicazione di aggiudicazione della stessa, oggi invece l'ente appaltante può recidere il contratto univocamente nel caso di illegittimità sopravvenute o dopo ulteriori controlli di legittimità effettuati anche dopo la fase di aggiudicazione.

Lo ha decretato la sentenza  numero 4864/2010 che ora costituisce un precedente legale per altri casi analoghi. L'annullamento può essere effettuato solo se è rilevante l'interesse pubblico, cioè se l'affidamento dell'appalto alla ditta causa ritardi o danni all'andamento dei lavori. Il pubblico interesse deve quindi  guidare l'annullamento dell'appalto e le motivazioni che portano l'ente ad annullare gli accordi presi con l'impresa appaltatrice.

Fase precontrattuale e contrattuale

Le fasi previste da una gara d'appalto a opera della p.a contano di due momenti distinti, una fase precontrattuale, e una fase di stipula del contratto stesso. Fra queste due fasi distinte, è possibile effettuare più accurati controlli di legittimità, e se il vincitore della gara d'appalto risultasse non idoneo all'esecuzione dei lavori per i quali il bando è stato costituito, è possibile procedere a una nuova gara d'appalto, anche se l'impresa è già stata dichiarata in precedenza vincitrice dello stesso. Infatti sempre secondo la sentenza, l'aggiudicazione definitiva non equivale affatto all'accettazione dell'offerta, infatti può essere applicato il diritto di autotutela fino alla firma definitiva del contratto.

Buon andamento PA

La sentenza riconosce il diritto all'autotutela come condizione che predispone il buon andamento della pubblica amministrazione, uno dei principi fondamentali del diritto amministrativo grazie al quale la p.a può svolgere i propri incarichi secondo gli importanti criteri di efficacia ed efficienza.