Liquidazione imposta IVA al 21%17 Ott 2011
Nella circolare compaiono infatti anche delle tabelle specifiche (Tabella A e Tabella B) che si riferiscono alle merci che non vengono contemplate nella disciplina dell'IVA ordinaria cui invece sono sottoposte tutti gli altri prodotti e servizi, che verranno fatturati al 21%. Qualora gli esercenti non applicassero la maggiorazione dell'IVA prevista dal decreto legge sullo sviluppo, sono chiamati ad emettere quelle che dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate vengono definite “note di debito” e corrispondono a delle integrazioni di fattura pari all'1%, cioè la differenza fra il vecchio importo dell'IVA al 20% e quello nuovo. I termini di legge per le note di debitoGli adeguamenti alla nuova imposta sul valore aggiunto possono essere effettuati entro i termini previsti dal calendario fiscale, che corrispondono al 27 dicembre 2011 e al 16 marzo 2012. Le fatture al 21% sono quelle emesse dal 17 settembre in avanti, infatti le fatture che portano una data anteriore, fino al 16 settembre, sono regolari pur avendo la voce imposta sul valore aggiunto pari al 20%, e non è dunque necessario allegare ad esse delle nuove fatture o note di debito, questo anche se il bene o il servizio fosse consegnato dopo il termine del 17 settembre, se la fattura è stata emessa entro il giorno precedente il passaggio sancito dal DL. |
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