Il part-time è nullo senza accordo fra le parti

23 Nov 2011

Tagli da full-time a part-timeLa vicenda riguarda un dipendente di una casa farmaceutica salentina  il cui contratto dopo trent'anni di lavoro full time alle dipendenze della ditta, nel 1999 fu modificato da full time a contratto a tempo parziale. Secondo la Corte di Cassazione, pur essendo in vigore un accordo sindacale secondo cui all'azienda era possibile modificare i contratti di lavoro per esigenze produttive, lo stesso non poteva essere applicato nel caso specifico, accaduto nel 1999 (l'accordo sindacale risaliva al 1990).

Il dipendente, andato in pensione nel 2011, aveva infatti richiesto all'azienda il pagamento delle ore lavorative in difetto dopo la modifica del contratto in part-time, decisione presa unilateralmente dall'azienda. La sentenza in Cassazione ha dato ragione al dipendente, perché per la modifica contrattuale è necessaria un accordo scritto. Non è infatti sufficiente un accordo verbale fra dipendente e datore di lavoro.

Corte di Cassazione sentenza n. 24476 del 2011

Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione (sezione Lavoro) emerge chiaramente il fatto che l'accordo su una riduzione delle ore di lavoro deve essere supportata, ab substantiam, da un accordo scritto fra le parti. Se il datore di lavoro decide unilateralmente il passaggio da una forma contrattuale ad un'altra, lo stesso non può essere considerato valido, e il dipendente ha diritto a un risarcimento sulle ore di lavoro non prestate durante tutto il periodo del nuovo contratto (nel caso specifico, dal 1999 al 2011).

L'assenza di una forma scritta viola infatti l'articolo 5 della legge n.863 del 1984, che riguarda appunto le modalità tramite le quali la riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a parziale possono essere considerate valide con il consenso delle due parti contrattuali, dipendente e datore di lavoro.